Art. 21.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, è punito

 

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con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 euro a 6.197 euro.
      2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettui la pubblicità dei prodotti in violazione di quanto disposto dall'articolo 14 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 euro a 6.197 euro.
      3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti erboristici non conformi a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 775 euro a 4.648 euro. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10.
      4. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio di prodotti erboristici senza essere in possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 11, comma 1, della presente legge è punito con la sanzione di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 25.823 euro.